La Commissione europea ha deciso di prolungare e ampliare il Quadro temporaneo delle regole sugli aiuti di Stato, adottato a seguito della crisi pandemica da Covid-19 lo scorso 19 marzo.
L’obiettivo della proroga è permettere agli Stati membri di sostenere le imprese nel contesto della crisi determinata dalla diffusione del Covid-19, soprattutto laddove la capacità di sfruttare il Quadro temporaneo non si sia pienamente dispiegata finora, tutelando al contempo le condizioni di parità nel mercato interno.
Il quadro temporaneo è prorogato per sei mesi fino al 30 giugno 2021 in tutte le sue parti, mentre la parte finalizzata a consentire misure di ricapitalizzazione è prorogata fino al 30 settembre 2021. La Commissione avrà tempo fino al 30 giugno 2021 per valutare la necessità di prorogare o adattare ulteriormente il quadro temporaneo.
La modifica introduce inoltre una nuova misura per consentire agli Stati membri di sostenere le imprese che subiscono un calo del fatturato, durante il periodo ammissibile, di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa della pandemia di coronavirus. Il sostegno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi dei beneficiari che non sono coperti dalle loro entrate, fino a un importo massimo di tre milioni di euro per impresa. La decisione di sostenere tali imprese contribuendo temporaneamente a coprire una parte dei loro costi mira a prevenire il deterioramento del loro capitale, a mantenere la loro attività commerciale e a fornire loro una solida piattaforma per la ripresa. Ciò consente l’erogazione di aiuti più mirati alle imprese che dimostrino di averne realmente bisogno.
La Commissione ha anche adattato le condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di ricapitalizzazione, in particolare per quanto riguarda l’uscita dello Stato dalla ricapitalizzazione delle imprese di cui era azionista prima della ricapitalizzazione. La modifica permette allo Stato di uscire dal capitale proprio di tali imprese mediante una valutazione indipendente, ripristinando nel contempo la sua precedente partecipazione azionaria e mantenendo le misure di salvaguardia per preservare un’effettiva concorrenza nel mercato unico.
Infine, in considerazione della persistente mancanza generale di capacità private sufficienti a coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso quei paesi che figurano nell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la modifica prevede una proroga fino al 30 giugno 2021 dell’esclusione temporanea di tutti i paesi dall’elenco dei paesi “con rischi assicurabili sul mercato” ai sensi della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.