La Regione Piemonte intende favorire l’incontro fra domanda e offerta di ricerca e innovazione promuovendo l’accesso alle infrastrutture per la ricerca pubbliche e private in grado di fornire servizi di ricerca e trasferimento tecnologico alle imprese, per sostenere lo sviluppo di soluzioni innovative, anche in risposta alla pandemia COVID-19, ottimizzando il ricorso a infrastrutture di ricerca pubbliche e private.
L’aggiornamento del Bando V-IR (Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici per la ricerca e innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private – IR) è una delle prime misure attuate a livello regionale per mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari in risposta all’epidemia di COVID-19[1].
Possono presentare domanda di accesso all’agevolazione le piccole e medie imprese (PMI), per l’acquisizione delle seguenti tipologie di servizi:
A – Servizi tecnici per la sperimentazione di prodotti e processi migliorati e/o innovativi; ad esempio, prove e test di laboratorio, utilizzo di laboratori, definizione e studio rendimenti, prestazioni e tolleranze, prototipazione
B – Servizi di supporto alla certificazione avanzata; si tratta di test e prove di laboratorio finalizza al percorso certificativo
C – Messa a disposizione di attrezzature; si tratta di servizi finalizzati al supporto dell’innovazione attraverso l’utilizzo di laboratori e banche dati.
D – Servizi qualificati specifici a domanda collettiva, per lo sviluppo di processi di innovazione diffusa nelle filiere e nei sistemi produttivi quali, ad esempio, analisi e mappatura della filiera; stesura e validazione di protocolli per la certificazione della filiera; elaborazione specifiche e dati funzionali alla stesura di manuali operativi; spese di certificazione.
In relazione alla linea di intervento “Emergenza Covid-19” sono ammissibili a contributo i progetti finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID-19, con specifico riferimento ai servizi per la ricerca e innovazione e dichiarazione di conformità di dispositivi medici, di protezione individuale (quali occhiali, visiere, mascherine, guanti, tute di protezione, etc.) e ogni altro componente a supporto delle esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria, mediante l’acquisizione di una o più delle tipologie di servizi previsti dal bando e/o in particolare di test per la dichiarazione di conformità di tali presidi e il relativo rilascio della certificazione.
I fornitori dei servizi possono essere infrastrutture di ricerca pubbliche e private che rispettino le previsioni del Regolamento (UE) n. 651/20143, quali l’accesso aperto, garantito da modalità e condizioni di mercato trasparente e non discriminatorie e con tipologia di erogazione e prezzi definiti.
I servizi ammissibili all’agevolazione devono essere erogati e conclusi entro 6 mesi a decorrere dalla data di concessione dell’agevolazione.
L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”[2], sotto forma di contributo a fondo perduto da un minimo di 20.000,00 euro a un massimo di 200.000,00 euro a copertura massima del 70% delle spese ammissibili.
Con riferimento alla linea di intervento “Emergenza Covid-19” l’agevolazione è concessa, a copertura del 100% dei costi ammissibili, da un contributo minimo di 1.500,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro. I progetti destinati a fronteggiare l’emergenza Covid-19 che necessitino di contributi maggiori di quelli stabiliti dalla linea ”Emergenza Covid-19”, potranno essere presentati sulla linea tradizionale esistente, beneficiando del contributo pari del 70% delle spese ammissibili e della priorità in fase di valutazione ed erogazione del contributo.
[1] Applicazione del Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014. Vedi anche il post sulla Comunicazione della Commissione europea, pubblicata il 19 marzo 2020, sulla compatibilità di alcune misure eccezionali e transitorie a sostegno dell’economia, allo scopo di garantire la liquidità delle imprese
[2] Il regolamento disciplina i piccoli importi sovvenzionati dallo Stato (i contributi in regime de minimis) che sono esentati dal monitoraggio sulle sovvenzioni statali in quanto si ritiene che essi non abbiano nessun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell’UE.
Le sovvenzioni in regime de minimis si riferiscono infatti a piccoli contributi elargiti dallo Stato ad imprese (in sostanza aziende) relativamente ai quali i Paesi dell’UE non sono tenuti a informare la Commissione europea. L’importo massimo è di 200.000 euro per ciascuna impresa, per un periodo di 3 anni.
Le sovvenzioni statali, che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), hanno la valenza di contributo elargito dallo Stato e richiedono una notifica alla Commissione in virtù dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, il Consiglio può determinare le categorie di sovvenzioni che sono esentate dall’obbligo di notifica e la Commissione può adottare regolamenti relativi a tali categorie di contributi statali. Le sovvenzioni in regime de minimis potrebbero costituire una di tali categorie e pertanto non sarebbero soggette ad obblighi di notifica.