La grave crisi sanitaria che sta investendo drammaticamente gli Stati europei, e che rischia di cagionare danni economici di lungo periodo nell’intera Unione Europea, ha spinto la Commissione europea a emanare una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato.
Con la Comunicazione pubblicata il 19 marzo 2020, la Commissione europea riconosce la compatibilità di alcune misure eccezionali e transitorie che gli Stati membri possono attivare a sostegno dell’economia, allo scopo di garantire la liquidità delle imprese.
Il quadro per le misure di aiuto è temporaneo e di carattere straordinario; le concessioni potranno essere effettuate fino al 31 dicembre 2020 (salvo proroghe giustificate dall’evolversi della situazione) e saranno basate su tre tipologie:
a) sovvenzioni fino a un importo globale di 800.000 € per impresa, ridotto a 120.000 € nel settore della pesca e a 100.000 € per le imprese agricole;
b) garanzie su nuovi prestiti della durata massima di sei anni, ad un costo estremamente favorevole; la garanzia può coprire fino al 90% del prestito, per un importo garantito non superiore al doppio del monte salari dell’impresa per il 2019 o al 25% del suo fatturato;
c) prestiti agevolati a tassi particolarmente vantaggiosi, che non tengono conto del rating di ciascun beneficiario, ma solo della sua dimensione e della durata del prestito stesso.
È previsto che gli aiuti di cui alla misura a) siano cumulabili con quelli di cui alle misure b) e c), nonché con aiuti in regime “de minimis”. Non sono invece cumulabili tra loro gli aiuti di cui alle misure b) e c).
All’interno di questo quadro giudico armonizzato ora è possibile, da parte dei decisioni politici, procedere con l’implementazione di misure di sostegno a livello nazionale e regionale.
[…] Consiglio: modifica dei Reg. (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014. Vedi anche il post sulla Comunicazione della Commissione europea, pubblicata il 19 marzo 2020, sulla compatibilità di […]